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CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Si tratta di una procedura di composizione della crisi e della situazione debitoria applicabile ai soggetti non fallibili permettendo a piccoli imprenditori sotto soglia (commercianti, artigiani), professionisti e privati cittadini, che non sono in grado di rimborsare regolarmente i propri debiti, di depositare una proposta di accordo finalizzata alla ristrutturazione del debito: il fine ultimo è conseguire un giusto compromesso che consenta ai creditori di rientrare almeno parzialmente del denaro elargito e al contempo di sollevare i debitori dal peso divenuto insostenibile dei debiti senza togliere loro la capacità economica e la dignità dell’esistenza.

Esistono quattro procedimenti tramite cui si può gestire la crisi da sovraindebitamento, ovvero:

  • La ristrutturazione dei debiti del consumatore che riguarda solo i debiti contratti per scopi personali e non professionali;
  • Il concordato minore, cioè un accordo relativo a piccole imprese e aziende agricole;
  • La liquidazione controllata del sovraindebitato che permette di recuperare i crediti tramite la vendita di tutto il patrimonio del debitore. Possono usufruire di questa modalità tutti i soggetti non fallibili;
  • L’esdebitazione del debitore totalmente incapiente che è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.

Al fine di intraprendere un percorso di esdebitazione, occorre rivolgersi ad un consulente del debito (avvocato e/o dottore commercialista) che presenterà un ricorso da sottoporre a verifica da parte del Tribunale che con l’ausilio dell’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) valuterà la richiesta in merito alla fattibilità, meritevolezza e convenienza.