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PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione del debito sono strumenti operativi per facilitare le ristrutturazioni dei debiti e il turnaround aziendale attraverso un accordo con parte significativa dei creditori, la dismissione di assets e il ricorso a nuovi finanziamenti.

Il piano attestato, non è una procedura concorsuale in quanto non prevede l’intervento e/o il controllo da parte del Tribunale e non è soggetto ad alcun regime pubblicistico.

Il debitore può redigere un piano attestato, anche con l’aiuto dei propri consulenti (advisors), che appaia idoneo a conseguire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. È in questo caso necessario che un professionista indipendente designato dal debitore, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, a differenza del piano attestato, sono, invece, strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione da parte del Tribunale.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, è la soluzione che si preferisce quando la crisi dell’impresa, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile.

Gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dall’imprenditore in stato di crisi con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione da parte del tribunale. A tal fine l’imprenditore deve, infatti, depositare l’accordo unitamente al piano di risanamento, una relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo nonché l’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.