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CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Se il contribuente ritiene infondato o illegittimo un atto tributario emesso nei suoi confronti (a titolo esemplificativo, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.

Nel valutare la possibilità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque prestare attenzione sia ai tempi che ai costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo (per le controversie di valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

In tempi recenti sono state introdotte alcune importanti novità alla normativa sul contenzioso tributario.

Dal 1° gennaio 2016 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere anche una dettagliata proposta di mediazione, cioè di rideterminazione degli importi dovuti.

Per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018, l’ambito di applicazione del reclamo è stato ampliato alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro (decreto legge n. 50/2017).